Art. 20

In vigore dal 28 nov 2008
Indipendentemente dagli importi eventualmente riscossi dall’autorità adita per gli interessi di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dell’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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