Art. 22
In vigore dal 28 nov 2008
Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale delle comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. Tale ufficio è collegato alla rete CCN/CSI.
Se in uno Stato membro vi sono più autorità incaricate dell’applicazione del presente regolamento, l’ufficio centrale è responsabile della trasmissione di tutte le comunicazioni per via elettronica tra tali autorità e gli uffici centrali degli altri Stati membri.
Storico versioni
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