Art. 19
In vigore dal 28 nov 2008
Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, se del caso, gli interessi di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita. Il trasferimento ha luogo entro un mese dalla data di esecuzione del recupero.
Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
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