Art. 18
In vigore dal 28 nov 2008
1. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.
2. Se l’importo del credito oggetto della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari viene modificato per un qualunque motivo, l’autorità richiedente ne informa l’autorità adita e, se necessario, emette un nuovo titolo esecutivo.
3. Se la modifica comporta una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione intrapresa ai fini del recupero o dell’adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione è limitata all’importo che rimane da riscuotere.
Se, quando viene informata della riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita ha già recuperato un importo superiore a quello che rimane da riscuotere, ma la procedura di trasferimento di cui all’ non è ancora stata avviata, detta autorità rimborsa all’avente diritto l’importo riscosso in eccesso.
4. Se la modifica comporta un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente trasmette quanto prima all’autorità adita una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
Nella misura del possibile, l’autorità adita dà seguito a tale domanda complementare insieme alla domanda iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la domanda complementare alla domanda iniziale, l’autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all’, paragrafo 2.
5. Per la conversione dell’importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
Storico versioni
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