Art. 17
In vigore dal 28 nov 2008
1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo proposte nello Stato membro dell’autorità richiedente sono notificate dall’autorità richiedente all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è informata.
2. Se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro dell’autorità adita non consentono l’adozione di provvedimenti cautelari o il recupero chiesto a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE, l’autorità adita notifica tale circostanza all’autorità richiedente quanto prima e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1.
3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro dell’autorità adita per ottenere la restituzione di somme recuperate o un indennizzo in relazione al recupero di crediti contestati, a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE, viene notificata all’autorità richiedente dall’autorità adita non appena quest’ultima ne è informata.
Per quanto possibile, l’autorità adita associa l’autorità richiedente alle procedure per liquidare l’importo da restituire e l’indennizzo dovuto. Su domanda motivata dell’autorità adita, l’autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l’indennizzo corrisposto entro due mesi dalla ricezione di tale domanda.
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