Art. 16

In vigore dal 28 nov 2008
Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l’adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, indicandone i motivi. Entro la scadenza di ciascun periodo di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dello stato di avanzamento o dell’esito della procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di riaprire la procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito della procedura. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla domanda iniziale.
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