Art. 12

In vigore dal 28 nov 2008
1.   Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari di cui rispettivamente agli della direttiva 2008/55/CE comprendono l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato III del presente regolamento. Tali domande contengono una dichiarazione comprovante che le condizioni previste dalla direttiva 2008/55/CE per l’avvio della procedura di assistenza reciproca sono soddisfatte. 2.   La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari reca in allegato l’originale o una copia certificata conforme del relativo titolo esecutivo. Può essere rilasciato un unico titolo esecutivo per più crediti qualora questi riguardino una stessa persona. Ai fini degli articoli da 13 a 20 del presente regolamento, i diversi crediti oggetto di uno stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.
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