Art. 7
In vigore dal 28 nov 2008
Se l’autorità adita decide di non dare seguito alla domanda di informazioni, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali rifiuta di dare seguito alla domanda, specificando le disposizioni dell’ della direttiva 2008/55/CE che giustificano il rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.
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