Art. 5

In vigore dal 28 nov 2008
1.   L’autorità adita accusa ricezione della domanda di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda. 2.   Subito dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.
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