Art. 5
In vigore dal 28 nov 2008
1. L’autorità adita accusa ricezione della domanda di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.
2. Subito dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1179:oj#art-5