Art. 8

In vigore dal 28 nov 2008
L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di informazioni che ha inviato all’autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all’autorità adita.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2008/1179 — Testo vigente | Portale Normativo