Art. 6

In vigore dal 28 nov 2008
1.   L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le ottiene. 2.   Se non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dell’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste. L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate dall’autorità adita. Quest’ultima dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla domanda iniziale.
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