Art. 4
In vigore dal 28 nov 2008
La domanda di informazioni può riguardare:
1)
il debitore;
2)
ogni persona tenuta al pagamento del credito ai sensi della normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente (di seguito «lo Stato membro dell’autorità richiedente»);
3)
ogni terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 e 2.
Storico versioni
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