Art. 4

In vigore dal 28 nov 2008
La domanda di informazioni può riguardare: 1) il debitore; 2) ogni persona tenuta al pagamento del credito ai sensi della normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente (di seguito «lo Stato membro dell’autorità richiedente»); 3) ogni terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 e 2.
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