Art. 1
In vigore dal 28 nov 2008
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’, paragrafi 2 e 4, dell’, paragrafi 2 e 3, dell’, dell’, dell’, dell’, dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, dell’, paragrafo 3, e dell’ della direttiva 2008/55/CE.
Esso inoltre stabilisce norme dettagliate relativamente alla conversione, al trasferimento degli importi recuperati, alla determinazione dell’importo minimo dei crediti che possono dar luogo a una domanda di assistenza, nonché ai mezzi consentiti per la trasmissione delle comunicazioni tra le autorità.
Storico versioni
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