Art. 24

In vigore dal 28 nov 2008
Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono trasmessi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1179:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo