Art. 28

In vigore dal 28 nov 2008
1.   Se l’autorità adita decide di chiedere un rimborso, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali ritiene che il recupero del credito ponga un problema specifico, comporti costi molto elevati o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata. L’autorità adita fornisce una stima particolareggiata dei costi dei quali chiede il rimborso all’autorità richiedente. 2.   L’autorità richiedente accusa ricezione della domanda di rimborso quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione della domanda. Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, l’autorità richiedente comunica all’autorità adita se, e in quale misura, accetta le modalità di rimborso proposte. 3.   Se l’autorità richiedente e l’autorità adita non raggiungono un'intesa sulle modalità di rimborso, l’autorità adita prosegue l’azione di recupero secondo la normale procedura.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2008/1179 — Testo vigente | Portale Normativo