Art. 29
In vigore dal 28 nov 2008
Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro informa la Commissione, per quanto possibile per via elettronica, sull’applicazione delle procedure fissate nella direttiva 2008/55/CE e sui risultati ottenuti nell’anno civile precedente.
La comunicazione di tali informazioni comprende gli elementi contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato IV del presente regolamento.
La comunicazione di eventuali informazioni supplementari riguardo al tipo dei crediti per il recupero dei quali è stata chiesta o prestata assistenza comprende gli elementi contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
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