Art. 30
In vigore dal 28 nov 2008
Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti ai fini dell’applicazione del presente regolamento, nonché dei funzionari autorizzati a convenire modalità di rimborso ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2008/55/CE.
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