Art. 25

In vigore dal 28 nov 2008
1.   L’autorità richiedente può presentare una domanda di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano a carico di una stessa persona. 2.   Non si può presentare domanda di assistenza se l’importo totale del credito o dei crediti di cui all’ della direttiva 2008/55/CE dei quali trattasi è inferiore a 1 500 EUR.
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