Art. 2

In vigore dal 28 nov 2008
Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) trasmissione «per via elettronica»: la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 2) «rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull’Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare la trasmissione per via elettronica tra le autorità competenti nel settore Dogane e fiscalità.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2008/1179 — Testo vigente | Portale Normativo