Art. 2
In vigore dal 28 nov 2008
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
trasmissione «per via elettronica»: la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
2)
«rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull’Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare la trasmissione per via elettronica tra le autorità competenti nel settore Dogane e fiscalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1179:oj#art-2