Art. 23

In vigore dal 28 nov 2008
1.   Quando le autorità competenti degli Stati membri inseriscono informazioni in banche dati elettroniche e si scambiano tali informazioni per via elettronica, esse prendono tutte le misure necessarie per garantire che tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento siano trattate come riservate. Dette informazioni sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla normativa nazionale dello Stato che le riceve. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione soltanto delle persone e autorità di cui all’ della direttiva 2008/55/CE. Esse possono essere utilizzate nel contesto di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare contributi, dazi, imposte e altre misure di cui all’ della direttiva 2008/55/CE. Persone debitamente accreditate dall’Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI. 3.   Quando le autorità competenti degli Stati membri comunicano per via elettronica, esse prendono tutte le misure necessarie per garantire che tutte le comunicazioni siano debitamente autorizzate.
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