Art. 21

In vigore dal 28 nov 2008
1.   Le domande di assistenza, i titoli esecutivi e le relative copie e ogni altro documento allegato, nonché qualsiasi altra informazione comunicata in relazione a tali domande, sono trasmessi per quanto possibile per via elettronica, mediante la rete CCN/CSI. I suddetti documenti trasmessi in forma elettronica o stampati sono considerati come aventi gli stessi effetti giuridici dei documenti spediti per posta. 2.   Se l’autorità richiedente invia una copia del titolo esecutivo o di qualsiasi altro documento, essa certifica la conformità della copia all’originale apponendo sulla copia, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede, le parole «copia certificata conforme», il nome del funzionario che procede alla certificazione e la data della certificazione. 3.   Se le domande di assistenza reciproca sono trasmesse per via elettronica, la struttura e il lay-out dei modelli di cui all’, primo comma, all’, primo comma, e all’, paragrafo 1, possono essere adattati alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché gli elementi di informazione non subiscano modifiche. 4.   Se una domanda non può essere trasmessa per via elettronica, viene inviata per posta. In tal caso, viene firmata da un funzionario dell’autorità richiedente, debitamente autorizzato ad effettuare tale domanda.
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