Art. 14

In vigore dal 28 nov 2008
1.   Se la moneta dello Stato membro dell’autorità adita è diversa da quella dello Stato membro dell’autorità richiedente, l’autorità richiedente indica l’importo del credito da recuperare in entrambe le monete. 2.   Il tasso di cambio da utilizzare ai fini del paragrafo 1 è l’ultima quotazione di vendita registrata sul o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro dell’autorità richiedente il giorno in cui viene inviata la domanda di recupero.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2008/1179 — Testo vigente | Portale Normativo