Art. 10

In vigore dal 28 nov 2008
La domanda di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità alla normativa vigente nello Stato membro dell’autorità richiedente, deve essere informata di un atto o di una decisione che la riguarda. La domanda di notifica fa riferimento, se esse non sono indicate nell’atto o nella decisione di cui si richiede la notifica, alle norme vigenti nello Stato membro dell’autorità richiedente relative alla procedura di contestazione del credito o di recupero.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2008/1179 — Testo vigente | Portale Normativo