Art. 15

In vigore dal 28 nov 2008
1.   Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l’autorità adita effettua quanto segue: a) accusa ricezione della domanda; b) invita l’autorità richiedente a completare la domanda se questa non contiene le informazioni o altri dati menzionati nell’ della direttiva 2008/55/CE. 2.   Se l’autorità adita non prende le misure necessarie entro il termine di tre mesi previsto nell’ della direttiva 2008/55/CE, essa informa quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del termine, l’autorità richiedente circa i motivi della mancata osservanza di tale termine.
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