Art. 11

In vigore dal 28 nov 2008
1.   L’autorità adita accusa ricezione della domanda di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda. Non appena ricevuta la domanda di notifica, l’autorità adita prende le misure necessarie per procedere alla notifica in conformità alla normativa vigente nello Stato membro in cui essa ha sede. Se necessario, ma senza compromettere il rispetto del termine per la notifica indicato nella domanda, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari a cui ha normalmente accesso. 2.   L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata eseguita, attestando l’avvenuta notifica nel formulario di domanda rinviato all’autorità richiedente.
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