Art. 8
In vigore dal 17 ago 2006
Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alle date seguenti:
a)
alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per i prodotti del codice NC 0402 10 ;
b)
alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405 ;
c)
alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406 ;
d)
alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1255/1999;
e)
alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all’, paragrafo 1, del presente regolamento e non oltre la fine dell’ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo di esportazione definitivo di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
Storico versioni
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