Art. 3
In vigore dal 17 ago 2006
1. Fatti salvi i casi di cui all’, paragrafo 1, primo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione per le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1255/1999 in relazione alle quali viene chiesta una restituzione all’esportazione.
In deroga all’, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il titolo di esportazione che prevede la fissazione anticipata della restituzione può essere utilizzato per la concessione di una restituzione a favore delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999.
2. Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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