Art. 4
In vigore dal 17 ago 2006
1. L’importo della restituzione è quello da applicare il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell’eventuale titolo provvisorio.
2. Le domande di titolo con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1255/1999, il cui giorno di presentazione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (14) e all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (15), si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, il paese di destinazione e il numero di codice del paese o del territorio di destinazione, quali figurano nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (16).
4. Ai fini dell’, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se la dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione, di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (17) (di seguito «la nomenclatura per le restituzioni»), o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano costituire una dichiarazione separata.
Storico versioni
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