Art. 7
In vigore dal 17 ago 2006
1. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni, quando è richiesta una restituzione, o il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata, quando non è richiesta alcuna restituzione. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3.
2. In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l’esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora per entrambi i prodotti venga concesso lo stesso importo di restituzione all’esportazione e qualora entrambi i prodotti appartengano alla stessa categoria di prodotti di cui all’allegato I.
3. In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione è valido anche per l’esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora entrambi i prodotti appartengano alla stessa categoria di prodotti di cui all’allegato II.
In tal caso, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni
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