Art. 10
In vigore dal 17 ago 2006
1. L’importo della cauzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari alla percentuale di seguito indicata dell’importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:
a)
il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0405 ;
b)
il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10 ;
c)
il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0406 ;
d)
il 15 % per gli altri prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1255/1999.
L’importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 5 EUR/100 kg.
L’importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.
Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l’importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.
2. L’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli rilasciati a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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