Art. 6

In vigore dal 17 ago 2006
1.   Le categorie di prodotti ai sensi dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell’Uruguay Round (di seguito «l’accordo sull’agricoltura») sono fissate all’allegato I del presente regolamento. 2.   I gruppi di prodotti di cui all’, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del regolamento (CE) n. 800/1999 sono fissati all’allegato II del presente regolamento.
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