Art. 5

In vigore dal 17 ago 2006
Non è concessa alcuna restituzione nell’ambito di un’esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima dell’applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR/100 kg. Per «prezzo franco frontiera» si intende il prezzo franco fabbrica maggiorato di un importo forfettario di 3 EUR/100 kg. Quando è richiesta una restituzione, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 22, la dicitura seguente: «Rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all’ del regolamento (CE) n. 1282/2006». Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari per verificare il rispetto del prezzo franco frontiera in occasione dell’espletamento delle formalità doganali ed accetta qualsiasi eventuale controllo, da parte delle suddette autorità, relativo alla contabilità, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (18).
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