Art. 9

In vigore dal 17 ago 2006
1.   Nell’ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406 , gli operatori possono chiedere un titolo di esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, dietro costituzione di una cauzione. L’importo della cauzione relativa ai titoli provvisori è pari al 75 % del tasso fissato conformemente all’ del presente regolamento, con un minimo di 5 EUR/100 kg. La prova del carattere pubblico o di diritto pubblico dell’organismo che indice la gara è fornita dall’operatore. 2.   I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui all’, paragrafo 2. 3.   In deroga all’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il termine per la presentazione delle offerte di cui a detta disposizione è di 60 giorni. Prima dello scadere di questo termine, l’operatore richiede il titolo di esportazione definitivo che gli viene rilasciato immediatamente su presentazione della prova di aggiudicazione. Su presentazione di una prova che l’offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso. 4.   Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1291/2000. 5.   Ai titoli di esportazione definitivi si applicano le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell’. 6.   Il paese di destinazione di cui all’, paragrafo 3, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 per i titoli rilasciati a norma del presente articolo. 7.   Non si applica l’articolo 49, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1291/2000.
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