Art. 11
In vigore dal 17 ago 2006
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati comunicati conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2005 della Commissione (19) e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.
2. Qualora il rilascio dei titoli d’esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di 12 mesi considerato o in un periodo più breve da determinare ai sensi dell’ del presente regolamento, tenuto conto dell’, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1255/1999, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:
a)
applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione;
b)
respingere in tutto o in parte le domande pendenti per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;
c)
sospendere la presentazione delle domande di titoli per un massimo di cinque giorni lavorativi; la sospensione può essere ulteriormente estesa secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
Se il coefficiente di cui al primo comma, lettera a), è inferiore a 0,4, l’interessato può chiedere, entro tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l’annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione.
Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Le misure di cui al primo comma, lettere a), b) e c), possono essere adottate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.
Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto segnatamente del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e, in particolare, dell’andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 possono anche essere adottate qualora le domande di titoli d’esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi normalmente disponibili per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazioni degli scambi in questione o del mercato comunitario.
4. Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente ai quantitativi per i quali le domande non sono state accettate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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