Art. 15

In vigore dal 17 ago 2006
1.   Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406 , la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente: «Titolo valido per la zona … quale definita all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006». 2.   Ai fini del paragrafo 1 s’intende per: a) zona I: codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM e XS; b) zona II: codice di destinazione US; c) zona III: tutti gli altri codici di destinazione. 3.   La zona indicata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso, conformemente al paragrafo 1, costituisce una destinazione obbligatoria. Viene indicata la zona, definita al paragrafo 2 del presente articolo, cui appartiene il paese di destinazione indicato nella casella 7 della domanda di titolo e del titolo stesso. Qualora il paese di destinazione reale sia situato in una zona non indicata nella domanda di titolo e nel titolo, non viene versata alcuna restituzione. Non si applica l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2006/1282 — Testo vigente | Portale Normativo