Art. 15
In vigore dal 17 ago 2006
1. Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406 , la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente:
«Titolo valido per la zona … quale definita all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006».
2. Ai fini del paragrafo 1 s’intende per:
a)
zona I: codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM e XS;
b)
zona II: codice di destinazione US;
c)
zona III: tutti gli altri codici di destinazione.
3. La zona indicata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso, conformemente al paragrafo 1, costituisce una destinazione obbligatoria.
Viene indicata la zona, definita al paragrafo 2 del presente articolo, cui appartiene il paese di destinazione indicato nella casella 7 della domanda di titolo e del titolo stesso.
Qualora il paese di destinazione reale sia situato in una zona non indicata nella domanda di titolo e nel titolo, non viene versata alcuna restituzione. Non si applica l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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