Art. 16

In vigore dal 17 ago 2006
1.   Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti: a) un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari; b) un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero. 2.   L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l’importo di base della restituzione per il tenore in prodotti lattieri del prodotto intero. L’importo di base di cui al primo comma è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero. 3.   L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l’importo di base della restituzione relativo al giorno della richiesta del titolo per i prodotti di cui all’articolo l, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (20). Tuttavia, l’elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l’importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo è fissato a zero o non è fissato.
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