Art. 21
In vigore dal 17 ago 2006
1. Un titolo di esportazione presentato all’autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1291/2000, può essere utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade al momento in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione.
2. Il titolare del titolo di esportazione garantisce che una copia certificata del titolo di esportazione sia presentata all’autorità competente canadese in occasione della richiesta del titolo d’importazione.
3. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli non sono trasferibili.
4. L’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, utilizzando il modello di cui all’allegato III, entro il 31 luglio per il semestre precedente ed entro il 31 gennaio per l’anno di contingente precedente, il numero di titoli rilasciati e il quantitativo di formaggio interessato.
Storico versioni
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