Art. 23

In vigore dal 17 ago 2006
Secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, può essere decisa l’esportazione verso gli Stati Uniti di prodotti di cui al codice NC 0406 nell’ambito dei seguenti contingenti: a) il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura; b) i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round; c) i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.
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