Art. 27
In vigore dal 17 ago 2006
I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi in relazione ai quali tali titoli vengono assegnati.
I titoli sono validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno contingentale.
La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, la seguente dicitura:
«Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America: Contingente per l’anno … — Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006.»
I titoli rilasciati ai sensi del presente articolo sono validi unicamente per le esportazioni di cui all’.
Storico versioni
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