Art. 26

In vigore dal 17 ago 2006
1.   La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti i nomi degli importatori designati di cui all’, paragrafo 4, lettera c). 2.   Se il titolo d’importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all’importatore designato in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell’operatore che presenta il documento di cui all’, paragrafo 5, l’operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell’elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione circa il cambiamento dell’importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1282:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo