Art. 24
In vigore dal 17 ago 2006
1. Le esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti nel quadro dei contingenti di cui all’ sono soggette alla presentazione di un titolo di esportazione conformemente a quanto disposto nella presente sezione.
La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, a otto cifre, della nomenclatura combinata.
2. Entro un termine da determinare nella decisione di cui all’, gli operatori possono richiedere un titolo di esportazione per l’esportazione dei prodotti di cui al suddetto articolo nel corso dell’anno civile successivo costituendo una cauzione conformemente all’.
3. I richiedenti di titoli di esportazione relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 16-, 22-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella decisione di cui all’ devono presentare la prova di aver esportato i prodotti in questione verso gli Stati Uniti in almeno uno dei tre anni precedenti e che il loro importatore designato è una filiale del richiedente.
4. I richiedenti di titoli di esportazione devono indicare nelle domande:
a)
la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;
b)
la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;
c)
il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.
5. La domanda di un titolo di esportazione deve essere accompagnata da un documento dell’importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d’importazione relativo ai prodotti di cui all’.
Storico versioni
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