Art. 25
In vigore dal 17 ago 2006
1. Quando le domande di titoli di esportazione per un gruppo di prodotti o un contingente di cui all’ superano il quantitativo disponibile per l’anno in questione, la Commissione applica un coefficiente di assegnazione uniforme ai quantitativi per i quali è stata effettuata la domanda.
La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.
2. Quando l’applicazione del coefficiente di assegnazione porterebbe ad assegnare titoli provvisori per meno di 10 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili saranno assegnati dallo Stato membro interessato tramite sorteggio. Lo Stato membro sorteggerà titoli di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti che si sono visti assegnare quantitativi inferiori a 10 tonnellate in conseguenza dell’applicazione del coefficiente di assegnazione.
Anche i quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano alla fissazione dei lotti verranno distribuiti in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.
Se dall’applicazione del coefficiente di assegnazione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate, tale quantitativo verrà considerato un singolo lotto.
La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’assegnazione per sorteggio sarà immediatamente svincolata.
3. Qualora la richiesta di titoli riguardi un quantitativo di prodotti inferiore ai contingenti di cui all’ per l’anno in causa, la Commissione può attribuire i quantitativi residui agli interessati proporzionalmente alle domande presentate, applicando un coefficiente di assegnazione.
In tal caso, l’operatore informa l’autorità competente in merito al quantitativo supplementare che accetta, entro il termine di una settimana dalla pubblicazione del coefficiente di assegnazione adeguato, e la cauzione viene aumentata di conseguenza.
Storico versioni
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