Art. 20
In vigore dal 17 ago 2006
1. Il titolo è rilasciato immediatamente dopo l’inoltro di una domanda ammissibile. Su richiesta dell’interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.
2. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 31 dicembre successivo a tale data.
Tuttavia, i titoli rilasciati dal 20 al 31 dicembre sono validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. In tal caso, l’anno successivo in questione deve essere indicato nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso conformemente all’, lettera e).
Storico versioni
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