Art. 19
In vigore dal 17 ago 2006
La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a)
nella casella 7, la dicitura «CANADA — CA»;
b)
nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90 . La domanda di titolo e il titolo stesso possono includere nella casella 15 fino a un massimo di sei prodotti così designati;
c)
nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;
d)
nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16;
e)
nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti:
—
«Formaggi destinati all’esportazione diretta in Canada. del regolamento (CE) n. 1282/2006. Contingente per l’anno … »,
—
«Formaggi destinati all’esportazione diretta/via New York in Canada. del regolamento (CE) n. 1282/2006. Contingente per l’anno …».
Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;
f)
nella casella 22, la dicitura «senza restituzione all’esportazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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