Art. 18
In vigore dal 17 ago 2006
1. Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell’ambito del contingente istituito in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada approvato con decisione 95/591/CE sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.
2. Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente:
a)
dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;
b)
s’impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.
Storico versioni
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