Art. 13
In vigore dal 17 ago 2006
1. Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l’eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.
A tal fine, la casella 22 del titolo riporta la seguente dicitura: «Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18».
2. In deroga all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sulle tolleranze per i quantitativi esportati, si applicano i tassi seguenti:
a)
il tasso previsto dall’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è del 2 %;
b)
il tasso previsto dall’, paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 è del 98 %;
c)
il tasso previsto dall’, paragrafo 2, terzo comma, è del 2 %.
Storico versioni
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