Art. 12

In vigore dal 17 ago 2006
Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi anzitempo, si può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.
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