Art. 35
In vigore dal 17 ago 2006
1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano ad eccezione degli .
2. In deroga all’, paragrafo 1, il titolare di un titolo può chiedere la sostituzione del codice figurante nella casella 16 del titolo di esportazione con un altro codice di cui all’, paragrafo 2, per il quale il tasso di restituzione è identico.
Tale richiesta deve essere presentata prima del giorno dell’esportazione ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla sostituzione del codice, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione:
a)
nome e indirizzo del titolare del titolo di esportazione;
b)
numero di serie del titolo o del relativo estratto e data del rilascio;
c)
codice originario del prodotto;
d)
codice finale del prodotto.
3. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui alla presente sezione per via elettronica, secondo le modalità loro indicate dalla Commissione.
Storico versioni
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