Art. 34

In vigore dal 17 ago 2006
1.   I titoli sono rilasciati, su richiesta dell’operatore, tra il 1o giugno ed il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state comunicate conformemente all’, paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine di febbraio, servendosi del modello di cui all’allegato VI e per ciascuna delle due quote del contingente, i quantitativi per cui non sono stati rilasciati titoli. 2.   Il titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 30 giugno dell’anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo. 3.   La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei casi seguenti: a) su presentazione della prova di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000; b) per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo. Le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate. 4.   In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli non sono trasferibili. 5.   Entro il 31 agosto di ogni anno l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, servendosi del modello di cui all’allegato VII e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all’, paragrafo 1, ripartiti per codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni: — il quantitativo assegnato, — il quantitativo per cui sono stati rilasciati titoli, e — il quantitativo esportato.
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