Art. 30

In vigore dal 17 ago 2006
1.   Il contingente di cui all’, paragrafo 1, ammonta a 22 400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1o luglio. Tale contingente è diviso in due quote: a) la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui all’, paragrafo 2, nella Repubblica dominicana nel corso di almeno tre dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande; b) la seconda quota, pari al 20 %, ossia a 4 480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare da almeno dodici mesi un’attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata e che sono iscritti in un registro IVA nazionale. 2.   Le domande di titoli di esportazione possono riguardare al massimo, per ciascun richiedente: a) per la quota di cui al paragrafo 1, lettera a), un quantitativo pari al 110 % del quantitativo totale di prodotti di cui all’, paragrafo 2, esportati verso la Repubblica dominicana durante uno dei tre anni civili che precedono il periodo di presentazione delle domande; b) per la quota di cui al paragrafo 1, lettera b), un quantitativo totale massimo di 600 tonnellate. Le domande che superano i limiti di cui alle lettere a) e b) sono respinte. 3.   Pena l’irricevibilità, dev’essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura per le restituzioni e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l’organismo competente di un unico Stato membro. Le domande di titoli di esportazione possono essere ricevute soltanto se il richiedente, al momento della presentazione: a) versa una cauzione di 15 EUR per 100 kg; b) per la quota di cui al paragrafo 1, lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui all’, paragrafo 2, da lui esportati nella Repubblica dominicana durante uno dei tre anni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. A tal fine, si considera esportatore l’operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente; c) per la quota di cui al paragrafo 1, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver rispettato le condizioni ivi previste.
Storico versioni

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